Art. 74.
(Modifiche dei riferimenti relativi agli organi speciali di giurisdizione tributaria).

      1. I riferimenti alle «commissioni tributarie», alle «commissioni tributarie provinciali» e alle «commissioni tributarie regionali», contenuti nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, devono intendersi sostituiti dai riferimenti, rispettivamente, agli «organi della giurisdizione tributaria», ai «tribunali tributari» e alle «corti d'appello tributarie».